In sintesi: cosa ha deciso la Corte costituzionale sulla Carta del Docente
La pronuncia: con la sentenza n. 121 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino sulla disciplina della Carta del Docente sotto il profilo della copertura finanziaria.
Il principio: l’obbligo di copertura delle spese previsto dall’art. 81 della Costituzione si rivolge al legislatore, non al giudice; il giudice non può negare una tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione europea per l’assenza di uno stanziamento.
Cosa non ha fatto: la Consulta non ha attribuito direttamente il beneficio ai precari. Ha rimosso un’obiezione che veniva opposta alle domande dei docenti a tempo determinato.
Effetto pratico: chi ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e non ha ricevuto la Carta può valutare il ricorso al Giudice del Lavoro, di norma nei limiti della prescrizione quinquennale.
Costo per il docente: la valutazione preliminare della posizione è gratuita e il ricorso è promosso senza anticipo di compensi a carico del docente.
La sentenza n. 121/2025 della Corte costituzionale: gli estremi
Si tratta della sentenza n. 121 del 2025 della Corte costituzionale, decisa il 9 luglio 2025 e depositata il 22 luglio 2025. Il giudizio è nato da alcune ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, che aveva dubitato della legittimità costituzionale della disciplina della Carta del Docente contenuta nella legge di riforma della scuola.
Le disposizioni censurate sono l’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107: il comma 121 è la norma che ha istituito la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, mentre le altre disposizioni riguardano l’attuazione e la copertura finanziaria della misura. Le questioni investivano quelle disposizioni così come interpretate dalla Corte di cassazione con la sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il parametro costituzionale invocato è l’art. 81, primo e terzo comma, della Costituzione, cioè la regola che impone alle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri di provvedere ai mezzi per farvi fronte. Il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito istituzionale della Corte costituzionale.
Perché il Tribunale di Torino aveva sollevato la questione di costituzionalità
Il dubbio del giudice rimettente nasceva da un cortocircuito pratico. La giurisprudenza europea e quella di legittimità impongono di riconoscere la Carta del Docente anche al personale a tempo determinato, in applicazione del divieto di discriminazione; la legge, però, aveva stanziato le risorse considerando la sola platea dei docenti di ruolo. Da qui l’interrogativo sulla copertura della spesa aggiuntiva.
In altre parole: se il giudice, disapplicando il limite ai soli docenti di ruolo, condanna l’amministrazione a erogare il beneficio anche ai precari, la spesa che ne deriva non trova un corrispondente stanziamento nella legge istitutiva. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che questo profilo meritasse il vaglio della Corte costituzionale.
La questione aveva una rilevanza pratica notevole: l’argomento della mancanza di copertura finanziaria era stato più volte opposto alle domande dei docenti precari. Una decisione di segno opposto avrebbe potuto incidere sull’intero contenzioso in materia.
Che cosa ha stabilito la Consulta: la copertura vincola il legislatore, non il giudice
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. Il punto centrale della motivazione è che l’obbligo di copertura finanziaria posto dall’art. 81 della Costituzione si rivolge al legislatore, cioè a chi introduce la spesa con una legge, e non al giudice che decide una controversia applicando il diritto vigente.
Le spese che derivano da decisioni giurisdizionali, osserva la Corte, non restano prive di copertura: trovano attuazione attraverso le procedure ordinamentali previste per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, richiamate dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e dall’art. 61 del d.lgs. n. 165 del 2001. Reperire le risorse è quindi compito del legislatore e dell’amministrazione, non un onere che possa ricadere sul docente.
Resta fermo il quadro sostanziale: il giudice nazionale continua ad applicare il principio di non discriminazione affermato dalla Corte di giustizia e recepito dalla Corte di cassazione. La sentenza n. 121/2025 non tocca quel principio, ma esclude che l’argomento finanziario possa neutralizzarlo.
Che cosa cambia per i docenti precari dopo la sentenza 121/2025?
La sentenza non attribuisce automaticamente la Carta del Docente a nessuno: la Corte non ha creato un diritto, ha respinto censure di costituzionalità. Il docente che non ha ricevuto il beneficio deve comunque agire in giudizio per ottenerne il riconoscimento, con una domanda che va valutata caso per caso sulla base del servizio effettivamente prestato.
Ciò che cambia è il quadro argomentativo: dopo la pronuncia, l’obiezione fondata sull’assenza di copertura finanziaria non offre più un appiglio di rango costituzionale a chi resiste alle domande dei docenti a tempo determinato. È un tassello che si aggiunge all’orientamento formatosi in sede europea e di legittimità, non una garanzia di esito.
Resta fermo che ogni posizione va esaminata singolarmente: il tipo di contratto, gli anni scolastici interessati, i giorni di servizio e il rispetto dei termini di prescrizione incidono in modo determinante sul contenuto della domanda. Lo Studio effettua questa verifica preliminare in via gratuita.
CGUE, Cassazione e Corte costituzionale: il quadro delle pronunce
La sentenza n. 121/2025 si colloca al termine di un percorso giurisprudenziale che si è formato su tre livelli. Il fondamento è europeo, la conferma è arrivata dalla Corte di cassazione e il vaglio di costituzionalità ha riguardato solo il profilo finanziario. Conoscere i tre passaggi aiuta a capire su che cosa si fonda oggi una domanda giudiziale.
Il fondamento europeo: la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE
La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive. Su questo principio si fonda l’intero contenzioso sulla Carta del Docente.
Con la sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C-268/24 la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata sul tema, con riferimento anche alle situazioni dei docenti con incarichi di durata più limitata. Dopo tale pronuncia sono intervenute decisioni di merito favorevoli, tra cui quelle della Corte d’Appello di Brescia e del Tribunale di Catania.
La Corte di cassazione n. 29961/2023
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29961 del 2023, ha ritenuto illegittima l’esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente, riconducendola a una discriminazione vietata rispetto al personale di ruolo che svolge le medesime funzioni. È il precedente di legittimità di riferimento, commentato in un articolo dedicato di questo sito.
La Corte costituzionale n. 121/2025
La Consulta non si è pronunciata sul se il beneficio spetti ai precari — questione già risolta in sede europea e di legittimità — ma solo sul profilo della copertura finanziaria, dichiarando non fondate le censure. Il risultato è che l’argomento economico non può essere opposto al riconoscimento giudiziale del diritto.
La sentenza incide sull’importo di 383 euro per il 2025/26?
Sono due piani distinti. La sentenza n. 121/2025 riguarda la legittimità costituzionale della disciplina sotto il profilo della copertura finanziaria; l’importo della Carta per l’anno scolastico 2025/2026, pari a 383 euro, discende invece dal decreto interministeriale n. 59 del 31 marzo 2026, adottato nel nuovo quadro normativo che affida a un decreto la determinazione annuale della somma.
Se il differenziale rispetto ai 500 euro delle annualità precedenti sia contestabile è, allo stato, una questione giuridicamente aperta, priva di un orientamento consolidato. Da un lato la determinazione annuale entro un tetto massimo è oggi prevista dalla legge; dall’altro il principio affermato dalla Consulta sulla non decisività dei vincoli di bilancio offre un argomento a chi la contesta. Non è possibile pronosticarne l’esito.
Diverso è il discorso sugli arretrati: per le annualità pregresse non erogate il valore di riferimento resta di 500 euro per ciascun anno scolastico, entro il limite delle cinque annualità recuperabili per effetto della prescrizione quinquennale. Il sito mette a disposizione un calcolatore che consente di ottenere una stima orientativa dell’importo, senza alcun valore di impegno.
Come far valere il diritto: il ricorso al Giudice del Lavoro
Il riconoscimento della Carta del Docente non erogata si ottiene con ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente. Il primo passo è la valutazione preliminare gratuita della posizione: si verificano il tipo di contratto, gli anni scolastici scoperti e i giorni di servizio, e si stabilisce quali annualità rientrino nella prescrizione quinquennale.
Per il docente la procedura non comporta anticipo di compensi professionali: in caso di accoglimento le spese legali possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Il contributo unificato non è dovuto nei casi di esenzione per reddito, con soglia di reddito familiare pari a 40.978,92 euro aggiornata dal DM 22 aprile 2025; negli altri casi è anticipato dallo Studio.
I documenti utili sono i contratti di lavoro a tempo determinato degli anni interessati, lo stato matricolare o stato di servizio rilasciato dalla segreteria scolastica, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Non è necessario disporne subito: lo Studio indica gli atti occorrenti e assiste il docente nel reperirli.
Se il Ministero non dà esecuzione a una sentenza favorevole già ottenuta, la strada è il giudizio di ottemperanza davanti al TAR, al quale il sito dedica una pagina di servizio specifica. Per i docenti con sole supplenze brevi, esclusi dall’accredito automatico, è disponibile una pagina dedicata a quella particolare posizione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 121/2025?+
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino sulla disciplina della Carta del Docente sotto il profilo della copertura finanziaria (art. 81 Cost.). La sentenza è stata depositata il 22 luglio 2025.
La sentenza 121/2025 riconosce la Carta del Docente ai precari?+
Non direttamente. La Corte non ha attribuito il beneficio: ha respinto le censure di costituzionalità fondate sulla mancanza di copertura finanziaria. Il diritto dei docenti a tempo determinato si fonda sul principio europeo di non discriminazione e va fatto valere in giudizio caso per caso.
Perché la mancanza di fondi non può essere opposta al docente?+
Perché, secondo la Corte costituzionale, l’obbligo di copertura previsto dall’art. 81 della Costituzione vincola il legislatore e non il giudice. Le spese derivanti da decisioni giurisdizionali sono gestite con le procedure ordinamentali previste per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti della pubblica amministrazione.
Dopo questa sentenza il ricorso è ancora necessario?+
Sì, se il beneficio non è stato erogato. La pronuncia rafforza il quadro argomentativo, ma non produce accrediti automatici: il riconoscimento delle annualità non percepite passa da una domanda al Giudice del Lavoro, il cui esito dipende dalla singola posizione e non può essere garantito.
La sentenza permette di ottenere la differenza tra 383 e 500 euro?+
La questione è aperta e non esiste un orientamento consolidato. L’importo di 383 euro per il 2025/2026 deriva dal DM n. 59 del 31 marzo 2026, adottato nel quadro normativo che prevede la determinazione annuale dell’importo. Ogni iniziativa va valutata caso per caso, senza promesse di risultato.
Quante annualità arretrate si possono chiedere?+
Di norma fino a cinque, per effetto della prescrizione quinquennale: per le annualità pregresse il valore di riferimento è di 500 euro per anno scolastico. Le annualità recuperabili si determinano sulla base del servizio prestato e della data della domanda.
Dove posso leggere il testo della sentenza?+
La sentenza n. 121 del 2025 è consultabile sul sito istituzionale della Corte costituzionale, dove sono pubblicate integralmente le pronunce con il relativo identificativo europeo (ECLI). Lo Studio ne esamina i riflessi sulla singola posizione in sede di valutazione preliminare.

Avv. Generoso Yuri Restina
Foro di Roma
Avvocato del Foro di Roma, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2022. Lo Studio si occupa prevalentemente di controversie di lavoro, con particolare riferimento alle posizioni del personale scolastico a tempo determinato.
Via Cesare Beccaria, 11 — 00196 Roma