Chiarezza sul compenso
Il docente non anticipa spese legali.
Il compenso dello Studio è corrisposto, in caso di accoglimento del ricorso, direttamente dal Ministero ex art. 93 c.p.c.
Il cliente non è mai tenuto al versamento anticipato del contributo unificato: nei casi di esenzione per reddito il contributo non è dovuto; negli altri casi lo Studio lo anticipa per conto del cliente.
Ogni ipotesi diversa è preventivamente concordata per iscritto (art. 13 CDF).