Tribunale del Lavoro

Carta del Docente al supplente fino al 30 giugno — Tribunale di Torino

Ricorso accolto · 500 € (1 annualità)

Dati del giudizio

Autorità giudicante
Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro
Numero di R.G.
Omesso per riservatezza
Data della sentenza
13 febbraio 2025
Esito
Ricorso accolto
Importo riconosciuto
500 € (1 annualità)

Massima

Il diritto alla Carta del Docente spetta tanto al docente con supplenza annuale quanto a quello con incarico fino al termine delle attività didattiche: la diversa scadenza del contratto non è ragione oggettiva idonea a giustificare l’esclusione dal beneficio.

Cosa significa questa sentenza per te?

Conta il tipo di contratto, non la sua durata formale: qui la docente aveva una supplenza fino al 30 giugno, cioè fino al termine delle attività didattiche, e il diritto è stato riconosciuto lo stesso. Se il tuo contratto era al 30 giugno e non al 31 agosto, non sei escluso.

Sintesi del caso

La ricorrente aveva prestato servizio nell’anno scolastico 2022/2023 con un contratto fino al 30 giugno, cioè fino al termine delle attività didattiche, e non aveva ricevuto la Carta del Docente. Il Ministero, costituito, ha chiesto il rigetto.

La causa è stata decisa in un’unica udienza tenuta da remoto: la giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., redatta in calce al verbale, riconoscendo il diritto e condannando il Ministero a erogare € 500 tramite buoni elettronici, con interessi legali dalla scadenza al saldo.

La decisione richiama per esteso il principio di diritto della Corte di cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 e distingue le due ipotesi tutelate: supplenza annuale (art. 4, comma 1, legge 124/1999) e supplenza fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2).

Sentenza integrale anonimizzata

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